Oltre a molte sfide pratiche ed emotive, l’ingresso in una casa di cura solleva anche questioni finanziarie e legali: quali sono i costi e come si pianifica il finanziamento? Prima di firmare il contratto, chiedete alla direzione dell’istituto di illustrarvi nel dettaglio la ripartizione dei costi e il contributo personale che va versato. 


Diritto alle prestazioni complementari e all’assegno per grandi invalidi


Se il reddito e il patrimonio non sono sufficienti a coprire il contributo personale, di solito si ha diritto a prestazioni supplementari da parte dell’AVS (per le persone in età pensionabile) o dell’AI (per i giovani malati). Se non è possibile ottenere prestazioni integrative, o lo è solo in misura insufficiente, è necessario chiarire la questione presso i servizi sociali. A prescindere dal reddito e dal patrimonio, a partire da un certo livello di assistenza esiste anche il diritto all’assegno per grandi invalidi. Informazioni in merito possono essere ottenute presso la cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza della persona che viene ricoverata. Se l’istituto si trova in un cantone diverso da quello di residenza, il finanziamento va chiarito con particolare attenzione. In determinate circostanze, per le prestazioni complementari il cantone di residenza prevede un limite massimo che non copre completamente i costi della degenza. A lungo andare ciò può creare problemi e un cambio forzato di istituto.


Misure previdenziali


In caso di ricovero in istituto, conviene esaminare la propria previdenza personale. Con una procura la persona decide chi la rappresenta finché è in grado di giudicare. Con un mandato precauzionale specifica invece chi dovrà rappresentarla in caso di incapacità di intendere e volere. In esso può anche stabilire chi si occuperà della disdetta dell’appartamento in affitto e delle altre transazioni legali. In caso di vendita della propria abitazione, è consigliabile chiarire in anticipo la procedura con l’autorità di protezione degli adulti. Con un testamento biologico una persona può registrare quali trattamenti e misure mediche desidera o rifiuta. In esso può anche nominare una persona di fiducia che prenda decisioni mediche al suo posto se non è più in grado di farlo. Se questi documenti previdenziali sono già disponibili al momento dell’entrata in istituto, è opportuno informare la direzione. Se invece non sono ancora stati preparati, è possibile farlo in un secondo momento, se la persona è ancora in grado di intendere e volere. Non esiste comunque un obbligo.

In mancanza di disposizioni particolari, la legge prevede un diritto di rappresentanza limitato per il coniuge o il partner registrato (art. 374 CC). In materia medica, possono agire in particolare come rappresentanti anche altre persone, come il partner convivente, i figli o i fratelli e le sorelle, a condizione che vi sia un rapporto effettivo (art. 378 del CC). Se nessuna persona ha diritto alla rappresentanza legale, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una tutela.


Assicurazioni


Con l’entrata in casa di cura cambia anche la situazione assicurativa. Se si portano con sé i propri mobili, l’assicurazione sulla casa è ancora necessaria? Avrebbe senso stipulare un’assicurazione complementare se, per esempio, la persona smarrisce spesso oggetti come gli occhiali? La necessità di un’assicurazione di responsabilità civile privata va esaminata in ogni singolo caso: se una persona non è più in grado di intende e volere, non può essere ritenuta imputabile di alcun danno. L’incapacità di discernimento dev’essere comunque accertata nel frangente specifico, e in alcuni casi la responsabilità viene assunta per motivi di equità. Conviene quindi chiarire le condizioni assicurative in caso di incapacità di discernimento e, in caso di dubbio, di mantenere l’assicurazione di responsabilità civile. Alcuni istituti offrono anche assicurazioni collettive.