Non è la prima volta che Luzius M.*, affetto da demenza, si fa rifilare oggetti costosi da un venditore telefonico, oggetti di cui peraltro non ha alcun bisogno. L’ultimo è un attrezzo sportivo. Consegna immediata. Ora suo figlio vorrebbe restituirlo. Può farlo? È una fortuna che in questo caso l’attrezzo fosse costoso, perché in genere un contratto stipulato per telefono è legalmente valido e vincolante per l’acquirente, ma se il prezzo d’acquisto supera i 100 franchi, l’oggetto può essere restituito entro 14 giorni (Art. 40a-f CO). Dal 2016 questa norma, che inizialmente riguardava solo i cosiddetti contratti a domicilio, si applica ufficialmente anche alle vendite telefoniche. Inoltre, Luzius M. è stato «preso alla sprovvista» dal venditore telefonico; non è stato lui a contattare l’azienda. Alla fine suo figlio ha rispedito l’attrezzo sportivo al mittente. Certo la confezione è stata aperta, ma l’attrezzo non è stato usato e nemmeno danneggiato.

Più complicata la situazione creatasi con la termocoperta multifunzionale che il figlio di Luzius ha trovato in fondo all’armadio dopo mesi dall’acquisto. In questo caso, poteva solo tentare di far dichiarare nullo il contratto dimostrando che quando è stato stipulato suo padre non era capace di discernimento ovvero di valutare che cosa comportasse la sua accettazione. Un certificato medico aumenterebbe le probabilità di riuscirci ma non garantirebbe il risultato. Questa volta la ditta venditrice si è dimostrata accomodante e ha ripreso indietro la merce. In futuro, per evitare «acquisti sbagliati», padre e figlio si sono accordati per una curatela, vale a dire che per qualsiasi transazione è necessario il consenso del curatore in quanto la capacità di discernimento del padre è limitata. È sufficiente accennare a questa restrizione per annullare la transazione. 

* Nome cambiato